Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo: energia rinnovabile accessibile a tutti!

Da tempo si attendeva una normativa che permettesse la condivisione dell’energia prodotta da un impianto a fonte rinnovabile. Fino ad oggi, chiunque fosse possessore di un impianto fotovoltaico era costretto, in assenza di un sistema di accumulo, ad immettere la propria energia prodotta e non autoconsumata in rete, riacquistandola successivamente al bisogno e ricevendo in cambio l’incentivo di Scambio Sul Posto. Con la nuova normativa, l’energia prodotta, e non autoconsumata, potrà essere messa a disposizione dei condòmini o di utenze nelle immediate vicinanze, a seconda che si partecipi ad un’iniziativa di Autoconsumo Collettivo o si faccia parte di una Comunità Energetica. Le due forme di condivisione di energia sopracitate differiscono per alcuni aspetti sostanziali, che verranno approfonditi nel seguente paragrafo. Entrambi però puntano allo stesso fine: fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità.

Il quadro normativo:

La condivisione di energia da fonti rinnovabili è stata disciplinata dalla Direttiva Europea UE 2018/2001, nello specifico dall’articolo 21 (Autoconsumo Collettivo) e dall’articolo 22 (Comunità di Energia Rinnovabile), i quali sono stati recepiti dal legislatore con la legge 28 febbraio 2020, n.8, art. 42-bis.

Tale legge ha introdotto un regime transitorio finalizzato ad acquisire elementi utili necessari alla definizione di una più corretta normativa e delle regole di incentivazione, in attesa del completo recepimento della Direttiva, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Nella Legge n.8/2020 – art.42-bis – comma 4, si legge, alle lettere indicate, quanto segue:

c. nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

d. nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

Si nota subito una grande differenza sull’area di definizione: la Comunità Energetica può essere istituita tra utenze appartenenti alla stessa rete di bassa tensione, cioè a tutte quelle utenze che fanno capo alla stessa cabina bassa/media tensione, l’Autoconsumo Collettivo invece può essere istituito solo tra utenti appartenenti allo stesso condominio.

L’area di definizione è un parametro di grande importanza in quanto, aumentando il numero di utenti finali e variando la tipologia di utenze (PMI, privati, attività commerciali), risulterà più facile ottenere un profilo di consumo omogeneo, che aiuterà l’incremento dell’autoconsumo e portando così l’investimento ad essere più redditizio.

La normativa inoltre delinea anche l’orizzonte temporale entro il quale sarà possibile, solo ed esclusivamente per i nuovi impianti, entrare a far parte della sperimentazione, cioè tra la data di entrata in vigore della legge n.8/2020 e i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del recepimento definitivo (massimo 30 giugno 2020). Viene inoltre esplicitata la potenza massima dell’impianto per la partecipazione alla sperimentazione: 200 kW. (Legge n.8/2020 – art. 42-bis – comma 4 – lett. a)).

La legge suddetta si chiude con le direttive sulle regole per l’incentivazione. Nello specifico nel comma 7 si fa riferimento al fatto che i nuovi meccanismi non avranno diritto di accedere ai regimi di incentivazione pre esistenti quali Scambio Sul Posto e decreto FER 1, ma potranno continuare a godere della detrazione fiscale del 50% in 10 anni ove applicabile. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, come si legge nel comma 9, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà individuare la nuova tariffa incentivante per gli impianti che avranno preso parte alla fase di sperimentazione. Tale tariffa dovrà premiare l’autoconsumo di energia e sarà erogata dal GSE in un’unica rata annuale.

In data 2 aprile 2020 è inoltre uscita sul sito ARERA la Consultazione 112/2020/R/eel in cui vengono riportati gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.

Di particolare interesse in questo documento è l’identificazione degli importi complessivi oggetto di restituzione da parte del GSE. Per entrambi i nuovi regimi introdotti, il GSE restituisce un importo pari al prodotto dell’importo unitario oggetto di restituzione (0,822 c€/kWh per il 2020) e il minimo tra l’energia immessa dagli impianti e quella complessivamente prelevata dalla rete su base oraria all’interno della zona di definizione (le unità facenti parte della comunità per la Comunità Energetica, il condominio per quanto riguarda l’Autoconsumo Collettivo). Per chi aderisce all’Autoconsumo Collettivo è inoltre previsto una restituzione dovuta alla riduzione delle perdite di trasmissione del sistema pari a il 2,6% (per reti collegate in bassa tensione, diventa 1,6% per le reti in media tensione) per il prezzo zonale orario per il quantitativo di energia come sopra definito.

Cosa cambierà?

Negli ultimi anni la produzione di energia da fonti rinnovabili è diventato un argomento centrale a livello globale, trainato principalmente dai problemi legati al cambiamento climatico. L’Unione Europa, con i suoi sfidanti obbiettivi per il 2050, ha messo le basi per la trasformazione, passo a passo, del parco energetico dei paesi membri. L’anno scorso l’Italia ha pubblicato il Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (PNIEC) in cui viene descritta e impostata la strada da seguire per arrivare nel 2030 ad avere 52’000 MW di energia proveniente da fonti rinnovabili. All’interno di questo quadro si va a posizionare la Direttiva Europea 2018/2001, e il suo recepimento italiano, che hanno lo scopo di incentivare non solo la produzione ma, soprattutto, la condivisione di energia pulita, producendo ricadute positive su diversi aspetti, sociali ed ambientali, oltre che economici.

Nello specifico il nuovo quadro normativo libera un gran numero di possibilità:

  • La condivisione che crea spazio: dando la possibilità di condividere o vendere l’energia prodotta e non autoconsumata dal proprietario di un impianto, questa legge “libera” alcuni spazi che rischiavano di rimanere inutilizzati. Ad esempio, sul tetto di un condominio, dove prima ogni condomino poteva installare un impianto utile solo per se stesso, ora sarà possibile installare un unico grande impianto fotovoltaico a servizio di tutti gli utenti del condominio, andando ad utilizzare una zona che, per poca convenienza economica, non sarebbe stato sfruttato a pieno.
  • L’autoconsumo come obiettivo: la condivisione dell’energia da parte di utenti diversi, per abitudini e per tipologia di consumi, permette di sfruttare meglio il profilo di produzione di energia dato da un impianto fotovoltaico. Ad esempio, se in una comunità energetica sono presenti famiglie e imprese, durante la settimane l’energia prodotta dall’impianto durante la giornata, e non consumata dalle famiglie perché fuori casa, potrà essere utilizzata dai processi produttivi dell’azienda e, viceversa, nei fine settimana, quando le aziende sono chiuse, ci sarà energia a disposizione di tutte le famiglie.
  • L’impatto economico di diventare un prosumer: per definizione un prosumer è il destinatario di beni e di servizi che non si limita al ruolo passivo di consumatore, ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo. Tutte le entità che parteciperanno a un gruppo di Autoconsumo Collettivo o a una Comunità Energetica diventeranno prosumer, cioè non solo usufruiranno del servizio elettrico nazionale ma ne saranno attivi partecipanti tramite la vendita dell’energia prodotta in eccesso. Inoltre, da questa vendita, potranno ricavare dei benefici economici che andranno ad incrementare la redditività dell’investimento.
  • Sistemi di accumulo condivisi: nella normativa è esplicitato che anche l’energia transitante nei sistemi di accumulo è considerata come autoconsumata (Legge n.8/2020 – art.42-bis, Comma 4; lettera c). Data la possibilità di connettere più utenze sarà possibile installare impianti di accumulo centralizzati di una capacità maggiore rispetto a quelli che si potrebbero installare per un’utenza tradizionale con un impianto per un solo utente. Ciò ha due effetti economici: la possibilità di suddividere l’investimento iniziale tra più investitori e la possibilità di acquistare sistemi di accumulo con costi specifici al kWh inferiori.
  • Si produce dove si consuma: questa nuova configurazione di produzione e consumo condiviso, in cui la distanza fisica tra il luogo di produzione e il luogo di consumo dell’energia viene ridotta al minimo, permetterà un grosso risparmio nei costi di gestione e distribuzione dell’energia, oltre che a una notevole diminuzione nella complessità dei flussi di energia a livello nazionale.

Ci sono tanti altri aspetti positivi, economici, ambientali e sociali, che verranno compresi appieno solo a valle dei primi test e delle prime installazioni e, soprattutto, a valle della pubblicazione delle nuove regole operative e di incentivazione. Ad oggi, però, non possiamo celare, come tecnici progettisti e installatori, il grande entusiasmo per questo imminente cambiamento che rivoluzionerà il concetto di energia per tutti.